LEGGE REGIONALE N
Capo V
Norme applicative dell' accordo intercompartimentale

ARTICOLO 26

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 4-07-1991
REGIONE CAMPANIA

<< Stato giuridico e trattamento economico del
personale per il triennio 1988/ 1990 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 29
del 5 luglio 1991

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51  

Allegato 1:
1  

Allegato 2:
1  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 12 del 1991 Articolo 33

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 12 del 1991 Articolo 34

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 41 del 1993 Articolo 3

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

Capo II
Rapporti con l' utenza
SEZIONE I

ARTICOLO 2

 

 Rapporti Amministrazione - Cittadino
 1.  La Regione Campania, nell' intento di perseguire
l' ottimizzazione della erogazione dei servizi, assume come
obiettivo fondamentale dell' azione amministrativa il
miglioramento delle relazioni con l' utenza, da realizzarsi
nel modo pił  congruo, tempestivo ed efficace da parte
delle strutture operative in cui si articola l' Amministrazione.
  2.  A tale scopo, la Regione Campania appronta adeguati
strumenti per la tutela degli interessi degli utenti,
anche attraverso la istituzione di appositi uffici di pubbliche
relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami
e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento
dei servizi.
  3.  In tale quadro la Regione Campania predispone,
sentite le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali
di cui all' art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione
Pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare
nel periodo di vigenza dell' accordo ci cui all' art. 1 della
presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare
condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza
nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilitą 
degli addetti ai servizi mediante interventi
diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti
istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione
della documentazione a corredo delle domande di prestazione,
applicando le norme sull' autocertificazione di
cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute
nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica
del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
  b) l' ampliamento dell' orario di ricevimento, per garantire
l' accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove
se ne ravvisi la necessitą , in relazione alle esigenze degli
utenti;
  c) il collegamento fra amministrazioni e l' unificazione
di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto
con gli utenti, anche attraverso l' istituzione di pił  uffici
di informazione anche nelle provincie;
  d) il miglioramento della logistica relativamente ai
locali adibiti al ricevimento degli utenti con l' obiettivo
di ridurre al minimo l' attesa ed i disagi ad essa connessi,
anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando
idonee soluzioni atte a facilitare l' accesso all' informazione
ed ai pubblici servizi delle persone non autonome
portatrici di handicaps;
  e) una formazione professionale del personale addetto
al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani
da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente
rivolta ad assicurare completezza e trasparenza
delle informazioni fornite, anche con l' ausilio di
adeguate apparecchiature elettroniche.
  4.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, l' Amministrazione
promuove apposite conferenze con le Organizzazioni
Sindacali e Confederazioni di cui all' art. 2 del
Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo
1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione
nazionale maggiormente rappresentative degli
utenti, per esaminare l' andamento dei rapporti con la
utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti
riscontrati nell' ottimizzazione del processo di erogazione
dei servizi, allo scopo di consentire la promozione
di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti
ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con la
utenza.

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 15 del 1968

 

 

 Tutela dei dipendenti portatori di handicaps
 1.  In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 23- 8- 88 n. 395, allo scopo di favorire
la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti
dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate,
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatori
di handicaps, che debbano sottoporsi ad un progetto
terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalitą  di esecuzione del progetto:
  a) concessione dell' aspettativa per infermitą  per l' intera
durata del ricovero presso strutture specializzate;
  per il periodo eccedente la durata massima dell' aspettativa
con retribuzione intera compete la retribuzione
ridotta alla metą  per l' intera durata del ricovero;
  b) concessione dei permessi giornalieri orari, retribuiti
nel limite di due ore per la durata del
progetto;
  c) riduzione dell' orario di lavoro, con l' applicazione
degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
  d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura
sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come
supporto della terapia in atto.
  2.  I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado
o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma precedente ed abbiano iniziato
l' esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno
diritto ad ottenere la concessione dell' aspettativa per motivi
di famiglia per l' intera durata del progetto medesimo.
  3.  In attuazione delle vigenti normative dovranno essere
adottate tutte le misure idonee a favorire l' integrazione
nell' attivitą  lavorativa dei dipendenti portatori di
handicaps, anche attraverso l' abbattimento delle barriere
architettoniche.

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 395 del 1988 Articolo 18

 

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